Le parole sono eteree -e non punibili- come la fantasia.
Qualcosa del genere, almeno stando a quanto ha sentenziato la Terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 33546, stabilendo che non è prostituzione se ci si fa pagare per delle telefonate erotiche se ci si limita solo alle parole per eccitare il cliente e non si compiono “atti sessuali” sul proprio corpo. Per i giudici “le prestazioni vocali effettuate sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore non possono equivalere a prestazioni sessuali” se non impegnano “zone corporali erogene” della persona che si fa pagare. Infatti per la Cassazione la prostituzione “consiste nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente, ovvero, in altre parole, nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale”.
Ma attenzione, stiamo parlando solo di chiacchierate al telefono. Se oltre alle chiacchiere succede altro, la situazione è ben diversa!!
Infatti la Cassazione precisa: si tratta di prostituzione anche quando “l’attività sessuale non implica necessariamente il contatto fisico tra i soggetti della prestazione, potendo l’atto essere compiuto anche, dalla prostituta, su stessa o su un terzo diverso da colui che ha richiesto, dietro pagamento la prestazione; di qui la conseguenza che l’attività di prostituzione ben può essere svolta a distanza, ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio per via telefonica o attraverso internet (via web-chat)”. Resta essenziale, perché si tratti di prostituzione, “che la persona retribuita per prostituirsi abbia a compiere appunto (non importa in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale ovvero prestazioni caratterizzate dalla messa a disposizioni del proprio corpo per fini di altrui libidine”.
Quindi, fin quando si chiacchiera e basta tutto bene. Se però la prostituta (che sia al telefono o in web chat) si masturba o interagisce con qualcun altro, dietro compenso e con lo scopo di soddisfare l’altrui libidine, si configura la prostituzione anche se non vi è stato un reale contatto fisico tra lei e il cliente pagante.
Un brano musicale di Trina dal titolo emblematico “Phone sex” che descrive il sesso telefonico in una hot line
Qualcosa su cui dovrebbero riflettere seriamente le tante donne e ragazze che, di questi tempi, usano la web chat e le ricariche telefoniche come un mezzo per “arrotondare” le entrate, giustificandosi con frasi del tipo “Tanto che male c’è? Mica ci faccio qualcosa dal vivo.” Carezze maliziose se non addirittura vere e proprie sedute di masturbazione davanti ad una webcam al prezzo di una ricarica, però sono ugualmente considerate prostituzione.
Sebbene la prostituzione in sè non sia un reato, ci possono essere mille altri reati ad essa correlati con cui aver a che fare. Dallo sfruttamento della prostituzione all’induzione, etc.
Almeno ora sono informate.